Commissioni permanenti

Il Consiglio istituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti con funzioni propositive, consultive e referenti in ordine agli atti di sua competenza.

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni consultive e propositive, concorrendo ai compiti d’indirizzo e di proposta politico-amministrativa allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e l’approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio comunale di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all’attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono all’esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio comunale, alle stesse rimessi dal Sindaco e/o dal Presidente dell’assemblea o richiesti dalle altre Commissioni.

Prima Commissione

Affari istituzionali ed amministrativi, per il bilancio e lo sviluppo economico, per il servizio di polizia amministrativa, servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero, assetti organizzativi e del personale.

COMPONENTI
• Benedetti Sara (Presidente)
• Mariotti Francesca
• Rosignoli Daniele
• Fastellini Enzo
• Sensi Lorenzo

Seconda Commissione

Urbanistica ed assetto del territorio, lavori pubblici

COMPONENTI
• Rosignoli Daniele (Presidente)
• Benedetti Sara
• Mariotti Francesca
• Lillocci Paolo
• Vitali Sandro

Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.)

La tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali sono di competenza dell’Ufficiale elettorale rappresentato dalla Commissione elettorale.
Compito della Commissione Elettorale Comunale è quindi provvedere all’aggiornamento dell’Albo degli Scrutatori ed alla nomina degli stessi in occasione delle consultazioni elettorali.

ELEZIONE E COMPOSIZIONE
Il Consiglio comunale deve eleggere tra i propri componenti la C.E.C. nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo aver proceduto alla convalida degli eletti (articolo 12 del d.P.R. comma 1 e articolo 41, comma 3 del d. lg. 267 del 2000).

LA COMMISSIONE È COMPOSTA DAL SINDACO E DA:
– tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri
– otto componenti effettivi e otto supplenti nei Comuni cui sono assegnati più di 50 consiglieri. (legge 27 gennaio 2006 n. 22 di conversione del d.l. 3 gennaio 2006 n.1)
Il Sindaco non partecipa alla votazione del Consiglio per l’elezione della Commissione, essendo membro di diritto.

FUNZIONAMENTO

La C.E.C. è presieduta dal Sindaco o, nel caso in cui il Sindaco sia assente, impedito o non in carica, dall’assessore delegato o dall’assessore anziano.

La convocazione deve essere disposta dal Sindaco o suo delegato con avvisi scritti, da notificarsi da parte del messo comunale; è necessario che la comunicazione sia effettuata con congruo anticipo, in modo che il consigliere impedito possa comunicare l’assenza e sia quindi possibile procedere alla sollecita convocazione del relativo membro supplente.

Allegati

Ultimo aggiornamento
19/11/2020, 09:36

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