Il procedimento di accesso agli atti deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il procedimento può essere sospeso per un massimo di 10 giorni quando ci sono controinteressati. In questo caso la Pubblica Amministrazione è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati, inviando una copia della stessa. I controinteressati possono presentare motivata opposizione alla domanda d’accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione decide in merito alla domanda.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dalla legge.