Elezioni Regionali 17 e 18 novembre 2024
Convocazione comizi elettorali
Con decreto n. 40 del 21 settembre 2024 sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente e della Giunta Regionale dell’Umbria.
SI VOTA IN DUE GIORNATE: DOMENICA 17 NOVEMBRE dalle 7 alle 23 e LUNEDI’ 18 NOVEMBRE dalle 7 alle 15.
L’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell’Umbria avverrà a turno unico sulla base di un’unica circoscrizione elettorale regionale.
SPELLO – CONVOCAZIONE COMIZI 2024
Cosa serve per votare
Al fine di recarsi alle urne e votare, il cittadino deve munirsi di:
- tessera elettorale
- documento di riconoscimento valido.
Tessera elettorale
È molto importante che prima delle prossime elezioni Europee e Amministrative ognuno controlli:
– se è ancora in possesso della Tessera Elettorale
– se l’indirizzo scritto sulla Tessera è corretto
Ecco come comportarsi per ognuna di queste evenienze.
DUPLICATO
Se non si è più in possesso della Tessera Elettorale occorre richiederne un’altra compilando il modello e consegnandolo all’Ufficio.
PER RICHIEDERE UN’ALTRA TESSERA È POSSIBILE:
–recarsi personalmente all’Ufficio:
L’interessato si presenta all’Ufficio con un documento di riconoscimento e con il modulo di richiesta; la Tessera nuova viene consegnata immediatamente.
– delegare qualcuno:
La persona delegata deve presentarsi con un proprio documento di riconoscimento valido.
Deve consegnare il modulo di richiesta compilato e firmato dal delegante, accompagnato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento, e una delega in carta libera; la tessera nuova viene consegnata immediatamente.
È anche possibile accordarsi con l’Ufficio perché la Tessera venga ritirata dall’interessato oppure da un delegato, che si deve presentare con un proprio documento di identità valido e una delega in carta libera.
AGGIORNAMENTO INDIRIZZO
Se si è in possesso di una Tessera Elettorale con un indirizzo da aggiornare o inesatto occorre telefonare all’Ufficio (Tel 0742 300050) per verificare la situazione e prendere gli accordi necessari.
Voto domiciliare
Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne
rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione
IL SINDACO
Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:
«Art. 1 – Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione. (Rubrica così sostituita dall’art. 1 c. 1, lettera t) della legge 7 maggio 2009, n. 46).
- (Comma così sostituito dall’ad. 1, c. 1.a) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
- (Comma così sostituito dall’ad. 1, c. 1.b) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
- una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;
- un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
3-bis. (Comma inserito dall’art. 1, c. 1.c) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.
- (Comma così modificato dall’art. 1, c. 1.d) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Ove sulla tessera elettorale dell’elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.»;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 maggio 2009, n 28;
Visto lo Statuto Comunale;
RENDE NOTO
Gli elettori interessati dovranno inviare la prescritta dichiarazione entro il giorno 28 ottobre 2024 (20° antecedente la data della votazione), utilizzando preferibilmente l’apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio elettorale comunale o scaricandolo dal sito web del Comune.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo Comune.