CONVIVENZE DI FATTO
La legge n. 76/2016 disciplina le convivenze di fatto e i contratti di convivenza. “Si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.” Le attività che riguardano l’Ufficio Anagrafe attengono alla registrazione delle convivenze di fatto e alla registrazione del contratto di convivenza.
CONTRATTI DI CONVIVENZA
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Copia del contratto di convivenza dovrà essere trasmesso all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza da parte del notaio o dell’avvocato che ne avranno curato la registrazione, entro dieci giorni dalla stipula. L’Ufficiale d’Anagrafe apporterà le necessarie registrazioni sulla scheda individuale e di famiglia dei cittadini interessati. Cause di risoluzione del contratto possono essere: recesso unilaterale, morte di uno dei conviventi, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona.