Il Giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello. L'ufficio di Giudice popolare è a carattere obbligatorio. I Giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se il servizio è prestato fuori del comune di residenza.
Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte di Assise di Appello. L'iscrizione deve essere presentata entro il 31 luglio; entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali; entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi; entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'Assise;
dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza; entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto; entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'Assise; ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'Assise. La cancellazione dall'Albo può avvenire per: morte; emigrazione; perdita della capacità elettorale; età (aver superato il 65° anno di età); ricorso a seguito di indebita iscrizione, entro 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio dei relativi elenchi (il reclamo deve essere presentato alla cancelleria del Tribunale).