Presentare allo Sportello del Cittadino o per via telematica (comune.spello@postacert.umbria .it) il modulo di richiesta (allegato) corredato dal documento di identità del richiedente
Cittadini stranieri
I cittadini stranieri per richiedere la variazione dei dati anagrafici o di stato civile dovranno presentare in alternativa:
- documenti originali (nascita, matrimonio, vedovanza, divorzio ecc.) recenti tradotti e legalizzati. Tali documenti devono essere rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento e legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del luogo in cui si sono verificati i fatti. La legalizzazione dei documenti originali non è richiesta se il Paese di appartenenza aderisce a convenzioni internazionali ratificate anche dall'Italia che escludono la necessità di legalizzazione degli atti rilasciati dalla relative autorità.
Gli stessi devono essere accompagnati da una traduzione o della stessa autorità italiana all'estero che dichiara la traduzione conforme all'originale, o tradotti in lingua italiana da un traduttore accreditato dal consolato, o tradotti in Italia dal Consolato del Paese di appartenenza con la successiva legalizzazione, o tradotti in Italia da un traduttore ufficiale che renderà poi la traduzione giurata in Tribunale.
oppure
- una dichiarazione consolare dalla quale risultino i dati di cui si chiede la variazione. La firma della dichiarazione deve essere legalizzata presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, salvo il caso in cui il Paese non aderisca a particolari convenzioni internazionali che escludono la legalizzazione della dichiarazione consolare rilasciata.
Esenzione da legalizzazione o apostille per documenti pubblici rilasciati da uno stato dell'Unione Europea
L'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/1191 prevede, per i documenti pubblici, rilasciati da uno Stato dell'Unione europea che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro, l'esenzione dalla legalizzazione o da formalità analoghe.
L'articolo 2 ne prevede l’applicazione ai documenti pubblici finalizzati all’accertamento di:
nascita, esistenza in vita, decesso, nome, matrimonio (compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile), divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata, scioglimento di un’unione registrata, separazione personale o annullamento di un’unione registrata, filiazione, adozione, domicilio e/o residenza, cittadinanza.
Inoltre, l'articolo 6, comma 1, del citato regolamento UE prevede, sempre per i documenti pubblici rilasciati da uno Stato dell'Unione europea, che non è richiesta la traduzione quando è corredato, alle condizioni stabilite dal regolamento, di un modulo standard multilingue purché l'autorità nazionale a cui è presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni figuranti nel modulo standard multilingue siano sufficienti al trattamento del documento pubblico. L'art. 6 comma 2 del regolamento UE prevede inoltre che la traduzione effettuata da una persona qualificata a tal fine ai sensi del diritto di uno Stato membro è accettata in tutti gli Stati membri.